Il Comune di Cagliari applica l’imposta di soggiorno sui non residenti che pernottano in una qualsiasi struttura alberghiera ed extralberghiera, ed è dovuta per ogni pernottamento.
Nello stesso anno solare, nel caso di pernottamenti superiori a cinque giorni consecutivi sono soggetti all’imposta solo i primi cinque pernottamenti consecutivi purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
La struttura ricettiva è tenuta a riscuotere il pagamento da parte dell’ospite.
Per quel che riguarda le strutture extralberghiere il costo è di € 1,50 a pernottamento a persona.
Sono esentate le seguenti categorie:
- i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età e gli anziani oltre il compimento del settantesimo anno di età;
- i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l’accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
- le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri ed il loro accompagnatore;
- studenti che pernottano per frequenza effettiva di corsi di studio che siano attestati dalle rispettive università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali, purché documentabili ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
Le esenzioni di cui sopra dovranno essere attestate e dimostrate dai responsabili del pagamento dell’imposta mediante la presentazione di idonea documentazione.
Per approfondimenti è consultabile la pagina istituzionale del Comune di Cagliari a questo link.